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STUDIO SEDE LEGALE A.I.F
Se il GSE (“Gestore Servizi Energetici”) vi ha notificato un provvedimento con il quale vi comunica la decadenza incentivi dell’impianto fotovoltaico di vostra proprietà, richiedendovi altresì la restituzione dell’intero ammontare degli incentivi percepiti sin dal momento dell’attivazione dell’impianto fotovoltaico, allora il nostro approfondimento sarà per voi di fondamentale importanza.
A fronte dell’esperienza maturata dal nostro Studio Sede Legale, vi illustrerò infatti come tutelarvi da un provvedimento di decadenza degli incentivi, EVITANDO un ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale), la controversia in via stragiudiziale, evitandovi di dover sborsare una somma che può rivelarsi davvero ingente.
E’ in crescita, infatti, il numero dei controlli degli impianti da parte del GSE (leggi qui le statistiche aggiornate), e cresce di pari passo anche l’insoddisfazione verso una normativa che, in molti casi, condanna inesorabilmente il responsabile dell’impianto a dover restituire gli incentivi percepiti sino ad allora, anche quando egli è vittima di truffe o di gravi negligenze professionali da parte dei tecnici che hanno curato la predisposizione e l’inoltro della documentazione al GSE per l’attivazione dell’impianto o per l’ottenimento degli incentivi.

• Decadenza incentivi, controlli e sanzioni
• Il procedimento di decadenza incentivi
• La conclusione del procedimento: la decadenza degli incentivi
• Come tutelarsi a fronte della decadenza incentivi illegittima
• Ma in quali casi è prevista la riduzione degli incentivi?
• Casi di decadenza incentivi risolti dallo Studio Legale
• Le ultime novità in materia di decadenza incentivi: il termine dei 12 mesi introdotto dal Decreto Semplificazioni bis.
•Il GSE ti ha comunicato la revoca o la decadenza incentivi?

Decadenza incentivi, controlli e sanzioni
La disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi è attualmente contenuta nel decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, che dà attuazione alla Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
Occorre inoltre considerare il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2014, che contiene la disciplina di dettaglio e di esecuzione dell’art. 42 del decreto legislativo che abbiamo citato sopra.
Completa il quadro della normativa applicabile, infine, la Legge n. 241 del 1990, che contiene regole e principi applicabili a tutti i procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli che si concludono con il provvedimento di decadenza incentivi.

Cosa dice la normativa in materia?L’art. 42 del decreto 28/2011 stabilisce che l’erogazione degli incentivi, nel settore elettrico e termico, è strettamente subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili dell’impianto che presentano l’istanza.
Le verifiche possono essere esercitata tanto dal GSE, quanto dalle competenti Amministrazioni Pubbliche regionali e locali.
Nella prima ipotesi, il GSE può alternativamente effettuare un controllo sulla documentazione trasmessa dal tecnico, oppure dei controlli a campione direttamente sugli impianti, che sono svolti anche senza preavviso ed hanno ad oggetto la documentazione relativa agli impianti stessi, la loro configurazione impiantistica e le modalità di connessione alla rete elettrica.
Normalmente l’attività di controllo è svolta dal GSE sulla base di una programmazione annuale e triennale stabilita dal Gestore Servizi energetici.
E’ tuttavia previsto che il GSE debba in ogni caso svolgere l’attività di controllo quando sia informato di irregolarità rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, rilevate dagli altri soggetti pubblici. Nel caso dei controlli affidati alle Pubbliche Amministrazioni (principalmente, Comuni e Regioni), questi saranno esercitati al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di pianificazione urbanistica (esempio: l’impianto poteva essere costruito in quella data zona?) oppure in materia dei requisiti di validità del titolo autorizzativo edilizio (ad esempio: deposito di una SCIA illegittima e comunicazione dell’ordine di non effettuare i lavori:

Il procedimento di decadenza incentivi
Il provvedimento di decadenza incentivi, nonché il recupero delle somme erogate a tale titolo, viene adottato dal GSE all’esito dei controlli e soltanto nel caso in cui, come dice l’art. 42 comma 3, le violazioni riscontrante nell’ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini della erogazione degli incentivi.
Ma che significa che le violazioni debbano essere “rilevanti”?
Le violazioni rilevanti ai fini della decadenza incentivi, in relazione a ciascuna fonte, tipologia di impianto e potenza nominale, sono disciplinate dal Decreto del 31 gennaio 2014 e sono distinte rispetto alle violazioni che danno luogo ad una semplice decurtazione degli incentivi stessi.
Le violazioni rilevanti sono indicate dal Decreto 31 gennaio 2014 quali le “violazioni sulla scorta delle quali è disposto il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza degli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate” (così all’art. 3 comma 1 lett. j).
Tali violazioni sono quelle indicate nell’allegato n. 1 al Decreto, di cui vi indico le più importanti e di frequente verificazione:

• Presentazione al GSE di dati o documenti non veritieri o falsi o contraffatti;
• Violazione del termine per la presentazione dell’istanza incentivi;
• Alterazione della configurazione impiantistica o manomissione degli strumenti di misura dell’energia incentivata;
• Inosservanza delle prescrizioni del GSE adottato all’esito dei controlli;
• Inefficacia o illegittimità del titolo autorizzativo per la realizzazione dell’impianto;
• Utilizzo di componenti contraffatti o rubati.

ATTENZIONE PERO’: QUELLE APPENA INDICATE NON SONO LE UNICHE VIOLAZIONI RILEVANTI CHE GIUSTIFICANO LA DECADENZA INCENTIVI. La decadenza infatti può essere disposta infatti, come recita l’art. 11 comma 1 del decreto, qualora il GSE rilevi “violazioni, elusioni o inadempimenti cui consegue l’indebito accesso agli incentivi”. La formula, come ben si comprende, è volutamente ampia ed è rimessa alla discrezionalità interpretativa del Gestore e, infine, del Giudice (in caso di ricorso).

La conclusione del procedimento: la decadenza degli incentivi
E’ molto importante precisare che il procedimento di controllo, anche quando non si conclude con un provvedimento di decadenza incentivi, è in ogni caso disciplinato dalle regole e dai principi posti dalla Legge n. 241 del 1990 a garanzia dei soggetti privati.
Ciò significa, tra le altre cose, che il provvedimento conclusivo deve essere adeguatamente motivato ed il procedimento deve concludersi nei termini previsti.

Come tutelarsi a fronte della decadenza incentivi illegittima
Il provvedimento di decadenza incentivi può essere impugnato dinanzi al TAR del Lazio per i “classici” vizi dell’eccesso di potere, della violazione di legge e – seppure meno frequentemente – della incompetenza dell’organo che ha adottato l’atto.
Una ipotesi di illegittimità piuttosto frequente è rappresentato, peraltro, dalla comminatoria della decadenza incentivi non preceduta dalla necessaria verifica della possibilità di riduzione degli stessi. Accade cioè che il GSE, in maniera del tutto illegittima, all’esito del procedimento di verifica e di controllo, disponga la decadenza integrale degli incentivi sino ad allora percepiti dal privato (che spesso possono rappresentare anche una cifra piuttosto elevata

Casi di decadenza incentivi risolti dallo Studio Sede Legale A.I.F
Il nostro Studio ha ottenuto importanti vittorie dinanzi al GSE ottenendo l’annullamento di provvedimenti di decadenza incentivi e facendo dichiarare l’illegittimità dell’operato del GSE.
La Direzione Verifiche e Ispezioni del GSE aveva avviato una Conclusione di procedimento per’INADEMPIENZA del soggetto responsabile ….dalle verifiche effettuate è emerso cha a causa di un errore nel caricamento dei file con i numeri di matricola dei moduli nel portale ,effettuate al momento della richiesta della convenzione NON E’ MAI STATO CARICATO IL FILE contenente marca e matricola dei moduli fotovoltaici..ecc
infatti era ’illegittima la decadenza incentivi in quanto il GSE, prima di addivenire a tale conclusione, questo errore non è emerso neanche nel momento in cui la documentazione doveva essere controllata da parte degli incaricati di GSE spa,prima di concedere l’attivazione della convenzione al produttore….

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Agenzia delle Entrate –Direzione Centrale Normativa e Contenzioso- Regime Fiscale e Tassazione sui Ricavi
PERCHE’ IL GSE SPA è una società per azioni delle Agenzie delle Entrate e non avendole dichiarate risulti INADEMPIENTE.
In questo caso il surplus di energia viene visto come se fosse una vendita (senza IVA) e per questo vengono dichiarate e tassate al pari del reddito del proprio lavoro. La quota ricevuta va dunque a sommarsi al reddito abituale dell’utente e verrà sottoposta l’aliquota Irpef relativa al reddito complessivo percepito nell’anno solare.

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